Art. 7.
(Iniziative scolastiche e attività di integrazione scolastica).

      1. L'Agenzia, al fine di attuare le iniziative scolastiche e le attività di integrazione scolastica previste dall'articolo 3, definisce e coordina:

          a) i corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per gli studenti italiani o stranieri frequentanti le scuole locali corrispondenti al primo ciclo di istruzione;

          b) gli interventi di sostegno, recupero e rafforzamento al fine di promuovere il plurilinguismo e i processi interculturali, anche allo scopo di consentire una migliore integrazione degli studenti italiani nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;

          c) le iniziative miranti a promuovere la lingua e la cultura italiane in attività di insegnamento rivolte anche ad autoctoni e stranieri;

          d) le attività concernenti l'istituzione di una rete di scuole bilingui e biculturali;

          e) le attività volte al potenziamento della rete scolastica italiana all'estero allo scopo di adeguarla alle forme di mobilità

 

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che riguardano operai, tecnici, dirigenti e familiari;

          f) gli accordi bilaterali con i singoli Paesi al fine del riconoscimento reciproco dei titoli di studio.

      2. L'Agenzia definisce le modalità di valutazione delle attività di cui al comma 1, tenendo conto del sistema di valutazione previsto dalla scuola italiana e dalla scuola locale. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 1, la valutazione finale rilasciata al temine del primo ciclo di istruzione è riferita ai livelli di competenza linguistica previsti dal Framework europeo del Consiglio d'Europa.
      3. L'Agenzia stipula convenzioni con università ed enti abilitati alla certificazione della conoscenza della lingua italiana. A tali convenzioni fanno referimento istituzioni, enti ed associazioni che organizzano interventi successivi al primo ciclo dell'istruzione.